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Regolamento

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

UNITRE Sarcidano ISILI

UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ

APS

 

REGOLAMENTO DELLA SEDE LOCALE

 

Il presente Regolamento d’attuazione dello Statuto della Sede locale di   ISILI  ne costituisce complemento e, per la sua stessa natura, può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

 

Art. 1 – Denominazione – Sede

  1. Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale.
  2. L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità del Consiglio Direttivo.
  3. L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo non costituisce motivo di modifica statutaria.

Art. 2 – Adesioni

  1. Possono aderire all’associazione le persone fisiche, che avendo raggiunto la maggiore età, condividano le finalità sia dello Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione entro il 15 ottobre.,
  2. Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione Nazionale Unitre – APS.
  3. La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale, comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre.
  4. Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di Associato
  5. Gli Associati non in regola con il pagamento della quota annuale non decadono immediatamente dallo status di Associato ma vengono considerati “dormienti”. Tre anni di mancato pagamento della quota sociale comportano la perdita della qualifica di Associato; per riassociarsi occorre ripresentare una nuova domanda scritta.

 

Art. 3 – Associati

  1. Si considerano Associati alla Sede Locale:
  1. Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione.
    Non decadono ma perdono il diritto di voto quando risultano assenti, senza giustificato motivo, a  tre assemblee consecutive. .
  2. Associati onorari: vengono nominati su proposta di almeno due Associati. La proposta, sentito il parere del Consiglio Direttivo, viene portata in Assemblea dal Presidente. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei voti a scrutinio segreto. Il loro numero non può superare il 2 per cento degli Associati fondatori.
  3. Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
  4. Tutti coloro, italiani e stranieri, che avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di aderire alla Associazione per condividerne le attività.
  5. organizzare le norme di voto;
  6. controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
  7. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni;
  8. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
  9. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla proclamazione degli eletti;
  10. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti.
  11. L’Assemblea degli Associati
  12. Il Consiglio Direttivo
  13. Il Presidente
  14. L’Organo di controllo
  15. Il/i Vice Presidente/i
  16. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
  17. Il Segretario
  18. Il Tesoriere
  19. I Consiglieri in numero di  2.
  1. Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota Associativa locale, può proporre l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o condizioni di Associati.
  2. Tutti gli Associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo
  3. Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 30  giorni dalla richiesta.

Art. 4 – Assemblee degli Associati

  1. La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli Associati, ognuno con diritto a un voto.
  2. È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per l’elezione degli Organi sociali.
  3. Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa riferimento all’art. 8 dello Statuto locale.

Art. 5 – Commissione elettorale

  1. Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi della Sede – o in caso di Assemblea straordinaria -  viene costituita una commissione elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
  1. I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.

Art. 6 – Organi e cariche

  1. Sono Organi della Sede locale:
  1. Sono Cariche della Sede locale:

Art. 7 – Consiglio Direttivo

  1. La nomina ha una durata triennale ed è sempre rinnovabile ; decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
  2. Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la ricezione con un preavviso di otto giorni.
  3. Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento.
  4. Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno.
  5. Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell’Accademia di Umanità.

Art. 8 – Organo di controllo

  1. Organo di controllo è monocratico; viene eletto dall’Assemblea degli Associati fra una terna di nomi proposti dal Consiglio Direttivo.
  2. Ha durata triennale e può sempre essere rieletto.
  3. I componenti l’Organo di controllo possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di intervento e di voto

Art. 9 – Accademia di Umanità

  1. L’Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l’azione didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che, in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell’Associazione e la partecipazione a spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono l’assistenza sociale, ecc.

Art. 10 – Gruppi di lavoro

  1. Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore (biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di intrattenimento, ecc.).

Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità,

 

Art. 11 – Norme didattiche

  1. I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche con Docenti diversi.
  2. Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
  3. Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti.
  4. Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota Associativa locale.

Art. 12 – Docenti

  1. La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi, collaboratori esterni.

Art. 13 – Assistenti

  1. Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.

La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.

Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali

  1. Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE.
  2. Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.